Il 14 aprile 2026 è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio, sezione Quinta ter, n. 6715/2026, che ha annullato una risalente determinazione dirigenziale del Comune di Fiumicino, la n. 123 del 31 ottobre 2024, con la quale era stata dichiarata l’ “inesistenza” di 27 concessioni balneari che erano state rinnovate fino al 2033 tramite una procedura comparativa avviata nel 2020 (D.D. 6696/2020), sulla base dell’art. 37 del codice della navigazione. Con la detta determina di “inesistenza” il Comune aveva sostenuto che tali titoli fossero assimilabili a “proroghe automatiche” illegittime.
Investito della questione dai concessionari interessati, Il TAR del Lazio ha stabilito che, avendo il Comune seguito un modello “evidenziale” ad iniziativa pubblica e con “pubblicità rafforzata” sul sito istituzionale, le concessioni che ne sono seguite rappresentano titoli validi e compatibili con il diritto UE.

Pur ponendosi in linea di continuità con i principi sanciti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021 e dalla sentenza “Promoimpresa” della Corte di Giustizia UE riguardo al contrasto con il diritto eurounitario di norme nazionali che dispongano la proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, con conseguente obbligo di disapplicazione in sede amministrativa e giudiziale degli atti di proroga fondati su tali norme, la sentenza si allontana dall’orientamento recente del Consiglio di Stato (espresso dalle sentenze 10131 e 10132 del 16 dicembre 2024), che aveva definito “arcaico” il modello procedimentale delineato dall’art. 37 cod. nav., perché incapace di garantire la trasparenza e la concorrenzialità richieste dall’Unione Europea.
Solo all’esito del prevedibile vaglio del Consiglio di Stato sulla detta sentenza potremo dire se le procedure di assegnazione previste dal codice della navigazione avranno trovato nuova linfa vitale oppure saranno destinate a rimanere negli archivi della storia delle concessioni demaniali.