con una ordinanza del 24 aprile 2026 il Tribunale di Viterbo ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale delle imprese di Roma in una controversia promossa da un operatore economico che si definiva concessionario di servizi cimiteriali. In particolare si trattava di decidere se la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese si estenda anche alle concessioni di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ovvero se resti limitata ai soli appalti pubblici sopra soglia comunitaria.
Sul punto occorre considerare che la Cassazione, con l’ordinanza n. 9139 del 6 maggio 2015, ha statuito che “Il contratto tra un ente pubblico ed un imprenditore, che, indipendentemente dal nomen iuris attribuitogli dalle parti, si risolva in una concessione in quanto il rischio di gestione […] sia assunto integralmente o in misura significativa dalla controparte contrattuale, non rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003”.
In applicazione del suddetto principio il Tribunale di Viterbo ha accolto l’eccezione di parte convenuta, dichiarando la propria incompetenza rispetto a quella del Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di Imprese, muovendo dalla constatazione che il contratto e i documenti di gara utilizzavano promiscuamente i termini ‘appalto’ e ‘concessione’, rendendo incerta la qualificazione effettiva del contratto stesso.
In tale contesto, atteso che l’impresa attrice aveva chiesto che le fosse riconosciuto un canone variabile, rigidamente agganciato all’attivita’ di cremazione effettivamente erogata, con conseguente trasferimento del rischio economico interamente in capo al Comune, Il Tribunale viterbese ha ritenuto che tale pretesa presupponesse, nella prospettiva dell’attore, un inquadramento del contratto come contratto di appalto, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti al momento della stipula.
La pronuncia si segnala per il fatto di aver giustamente attribuito rilievo preminente – nella fase preliminare di decisione sulla compentenza – alla domanda così come formulata da parte attrice, in modo tale da aver affrancato il Tribunale da una riqualificazione ex officio del contratto, propria della fase di merito.