1. Acquisizione tardiva del CIG
Questo provvedimento riguarda la possibilità di regolarizzare procedure di gara passate in cui non era stato inizialmente richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) per la tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Caso: Un Comune si era accorto, durante un monitoraggio nel 2025, di non aver acquisito il CIG per una co-progettazione del 2022.
La Regola: Il CIG è fondamentale per garantire la trasparenza e prevenire infiltrazioni criminali, tracciando ogni pagamento della Pubblica Amministrazione verso le imprese.
La Soluzione: ANAC chiarisce che per le procedure avviate prima del 2024 e non ancora concluse, è possibile utilizzare la “vecchia” piattaforma SIMOG per acquisire il CIG tardivamente e completare la rendicontazione.
Attenzione: Nonostante la regolarizzazione tecnica, il Comune rimane comunque esposto a possibili sanzioni pecuniarie da parte del Prefetto per la violazione iniziale della normativa sulla tracciabilità.

2. Subappalto “necessario” e qualificazione
La Delibera n. 85 chiarisce cosa succede quando un’impresa partecipa a una gara senza avere tutti i requisiti tecnici necessari, sperando di rimediare in seguito.
Il Caso: Un’azienda è stata esclusa perché non possedeva le certificazioni SOA per alcune categorie di lavori e l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
L’Errore: L’azienda aveva dichiarato genericamente di voler ricorrere al subappalto, ma non aveva specificato quali parti del lavoro avrebbe affidato ad altri per coprire le proprie mancanze.
La Regola: Il cosiddetto “subappalto necessario” (usato per qualificarsi alla gara) richiede una dichiarazione puntuale e specifica fin dall’inizio.
Conclusione: Non è possibile correggere questa mancanza dopo la scadenza della gara (tramite soccorso istruttorio), perché si danneggerebbe la parità di trattamento tra i concorrenti. L’esclusione è stata quindi confermata.

3. Concessioni “Fredde” e Partenariato Pubblico Privato (PPP)
La Delibera n. 88 affronta il tema del rischio operativo nei contratti di concessione, distinguendo tra veri partenariati e semplici appalti di servizi.
Il Caso: Una gara per la riqualificazione di strutture sanitarie e gestione di servizi logistici, dove il privato veniva remunerato quasi esclusivamente tramite un canone fisso versato dall’ente pubblico.
Il Problema: Nelle concessioni (o PPP), il privato deve assumersi il “rischio operativo”. Se il pagamento è garantito a prescindere dall’effettiva domanda o dalla qualità del servizio, il rischio non viene trasferito.
La Decisione: ANAC ha stabilito che l’operazione non era una vera concessione ma un appalto misto, poiché mancava il “rischio di disponibilità” (il canone non era legato a penali severe o alla qualità reale del servizio).
In sintesi: Senza trasferimento di rischio, l’opera pesa sul debito pubblico (“on balance”) e non può seguire le regole semplificate del PPP.

4. Esclusione per offerte in aumento, con specifico riguardo agli accordi quadro
La Delibera n. 102 si occupa della possibilità per un concorrente di aumentare il prezzo di un singolo prodotto rispetto alla base d’asta, anche se lo sconto totale finale è vantaggioso.
Il Caso: Un’azienda partecipava a una gara per prodotti per l’igiene. Su alcune voci (es. crema da barba) aveva proposto prezzi superiori a quelli fissati dalla stazione appaltante, compensandoli con forti sconti su altri prodotti.
Il Problema: Negli “Accordi Quadro” la quantità di merce ordinata è incerta. Se la PA ordinasse solo i prodotti su cui l’azienda ha fatto il rialzo, finirebbe per pagare più del previsto.
La Decisione: L’esclusione dell’azienda è legittima perché, a meno che il bando non lo preveda espressamente, è vietato offrire prezzi in aumento rispetto ai singoli prezzi unitari posti a base di gara.

5. Criterio di prossimità e parità di genere
La Delibera n. 106 analizza i criteri premiali in una gara per servizi di architettura e ingegneria, evidenziando due errori comuni delle stazioni appaltanti.
Criterio di Prossimità: La stazione appaltante voleva premiare le imprese “vicine” al territorio, ma senza spiegare come avrebbe assegnato i punti (es. distanza in km, mezzi disponibili, ecc.). ANAC ha chiarito che i criteri devono essere chiari e predeterminati per evitare favoritismi.
Parità di Genere: La gara non prevedeva punteggi per le aziende con certificazione della parità di genere.
La Regola: Premiare le aziende che promuovono l’uguaglianza tra uomo e donna è obbligatorio secondo il Codice dei Contratti Pubblici.
Esito: La procedura è stata ritenuta non conforme per mancanza di trasparenza nei punteggi e per aver ignorato i requisiti “sociali” obbligatori.

 


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