Con il comma 1-bis dell’art. 16 del d.l. n.104/2023 convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. n.236 del 9 ottobre 2023), è stato aggiunto un periodo alla lettera c) dell’art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che quindi assume la formulazione seguente: “c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In tali casi le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione di cui all’articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.” La norma sembra quindi comportare l’obbligo per i concessionari autostradali che non siano amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alle commissioni ministeriali per appalti di lavori di qualsiasi importo, quando la gara debba essere aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.