Benché estranea al principale campo di interesse dello Studio, si ritiene opportuno dare notizia di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sez.9, 27 gennaio 2025) che, in primo luogo, precisa che l’art. 36-ter D.P.R. n. 600/73, disciplinante il procedimento di controllo formale della dichiarazione dei redditi, non commina alcuna decadenza istruttoria a carico del contribuente che resti inerte di fronte ai rilievi dell’Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale. Conseguentemente, il contribuente resta pienamente legittimato ad opporre in sede giudiziale elementi, circostanze e/o documentazione che privino di fondamento la pretesa tributaria (vedasi in tal senso Cass. civ., Sez. Unite, 12 novembre 2004, n. 21498).
In secondo luogo la stessa Corte di Giustizia di secondo grado precisa che ove il medesimo contribuente, già destinatario dei rilievi in sede di controllo formale, abbia proposto ricorso-reclamo avverso la cartella esattoriale che abbia dato seguito ai detti rilievi (sotto il regime del previgente art. 17-bis del d.lgs. n.546/1992) omettendo di notificare unitamente al detto ricorso anche la documentazione comprovante la correttezza della sua dichiarazione, ma depositandola solo al momento della costituzione nel giudizio conseguente al fallimento della mediazione per inerzia assoluta dell’Ufficio, non incorre, ancora una volta, in decadenza alcuna, con conseguente ammissibilità e rilevanza della documentazione prodotta dal contribuente ai fini della decisione sul ricorso tributario.