Secondo il Tribunale di Rieti (sentenza del 28 gennaio 2023), anche se il debitore contesti, con opposizione all’esecuzione, solo una parte delle somme precettate, il termine di efficacia del precetto rimane sospeso, con conseguente facoltà del creditore di avviare l’esecuzione per la somma non contestata dopo il novantesimo giorno dalla notifica dell’atto di precetto.