Con sentenza dell’11 novembre 2022 la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha statuito che la responsabilità solidale dei componenti di un’ATI o di un Consorzio verso stazione appaltante e terzi fornitori prevista dalla legislazione speciale sui contratti pubblici non vale a costituire in capo agli stessi, qualora diano vita per l’esecuzione del contratto ad una società consortile, alcun obbligo di contribuzione ulteriore rispetto a quello relativo al conferimento del capitale iniziale. Ciò a meno di una apposita e minuziosa disciplina da introdursi nell’atto costitutivo o nello statuto della società, che determini presupposti e limiti di tali obblighi di contribuzione ulteriori.