Con ordinanza n. 16074/2022 del 18 maggio 2022 la prima sezione della Corte di Cassazione ha statuito che l’operatività dell’art. 38, comma 2-bis, del d.P.R. n. 327 del 2001 (“ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il Comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità”) non è preclusa, in assoluto, dalla insistenza di vincoli amministrativi sull’area esproprianda, atteso che l’art. 32 della legge n. 47 del 1985 prevede che “fatte salve le fattispecie previste dall’art. 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.