Con la sentenza 14017 del 4 ottobre 2023, il Tribunale di Roma (sez11^) afferma in maniera netta e nitida il principio secondo cui, anche in difetto di apposita clausola negli atti di gara o nel contratto di appalto, già sotto il vigore del d.lgs. n. 163/2006 l’art. 13 dello “statuto delle imprese” (legge n. 180/2011) dava pieno e sicuro fondamento alla pretesa dei subappaltatori che siano qualificabili come micro, piccole e medie imprese di essere pagati direttamente dai committenti. Diritto, come è noto, ribadito dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art.119 del vigente d.lgs. n. 36/2023. Tale diritto non trova limiti né nella integrale e pregressa liquidazione in favore dell’appaltatore del corrispettivo di appalto né nella sussistenza di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore stesso, al cui passivo il subappaltatore sia stato ammesso.
AGGIORNAMENTO 23 gennaio 2024
Con la sentenza n. 932 del 18 gennaio 2024 il Tribunale di Roma consolida l’orientamento già espresso a fine 2023, rafforzando la piena autonomia del diritto del subappaltatore al pagamento diretto rispetto alle vicende dell’appaltatore.