Con sentenza n.14749/2025 depositata il 24 luglio 2025 il TAR del Lazio- Roma, sez. V^ quater, ha chiarito che l’orario di invio di una PEC che appare nella estensione “proprietà” della versione editabile del messaggio originale allegato alla PEC non ha rilevanza giuridica, valendo, al fine di attestare l’orario di invio di un messaggio PEC, unicamente l’orario di invio (ovvero di imbustamento), indicato nella busta di trasporto, “sottoscritta digitalmente, nel file daticert.xml e nel corpo del messaggio che è legalmente certificato e quindi fidefaciente sotto il profilo probatorio, quanto a data e ora di formazione del documento informatico, in quanto sincronizzato con fonti orarie ufficiali”.

In forza del suddetto principio il TAR ha stabilito che, nell’ambito di una procedura concorsuale di assegnazione di un’area pubblica che prevedeva una data ed un’ora di inizio e una data ed un’ora di fine entro le quali inviare le domande, sotto pena di inammissibilità, non sia da considerare anticipata la domanda che registri un orario dell’impulso di trasmissione del messaggio antecedente di un secondo all’esordio della “finestra temporale” indicata nel bando, quando il messaggio di posta elettronica certificata attesti, sia nel file daticert.xml che nel corpo stesso del messaggio, un orario di invio compreso entro la suddetta finestra temporale (nel caso di specie successivo di un secondo all’orario di inizio della “finestra temporale”).